Rassegna Stampa · 22 Novembre 2025

La storia di Norimberga

da "La legge di Norimberga" di Maurizio Stefanini, da Il Foglio del 22 novembre 2025

Sul Foglio, Maurizio Stefanini si è occupato del processo di Norimberga, 80 anni dopo la sua apertura.

L’articolo parte dunque dalla mattina del 20 novembre 1945, quando il presidente britannico Geoffrey Lawrence apre ufficialmente il processo nell’Aula 600, affiancato dai giudici americano, francese e sovietico e dai sostituti. In aula ci sono venti gerarchi nazisti (in origine erano 24, poi 22), fra cui il più importante è Hermann Göring. Subito l’avvocato di Göring, Otto Stahmer, solleva l’obiezione fondamentale: la guerra di aggressione non è prevista da alcuna legge penale internazionale, con un richiamo al principio romano nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali (“Nessun reato, nessuna pena, senza una precedente legge penale”).

Lawrence respinge l’eccezione richiamandosi allo Statuto dell’8 agosto 1945, che non consente la ricusazione del Tribunale. Ma Stefanini mostra come la discussione sulla legittimità giuridica di Norimberga abbia accompagnato il processo fin dall’inizio e nei decenni successivi.

Nel pezzo si intrecciano le voci critiche: Hans Kelsen avrebbe auspicato un tribunale in cui fossero partecipi anche gli sconfitti; il giudice supremo americano Harlan Fiske Stone accusava gli Alleati di fare “alcune delle cose per cui stiamo condannando i tedeschi”; Indro Montanelli parlò di “processo sbagliato”; Benedetto Croce lo definì strumento di vendetta più che di giustizia; Eisenhower si disse contrario a giudicare chi aveva obbedito agli ordini; Kennedy sollevò il problema della retroattività delle pene.

A distanza di venticinque anni, il magistrato Luigi Bianchi d’Espinosa distinguerà: solo il terzo e quarto capo (crimini di guerra e crimini contro l’umanità) riguardavano reati già riconoscibili come tali; i primi due (cospirazione e guerra d’aggressione) furono in sostanza puniti retroattivamente. Giudizio “illegittimo” sul piano formale, osserva, ma comprensibile se si considera Norimberga come evento “rivoluzionario” che cambia l’ordinamento giuridico.

Stefanini ricostruisce anche il percorso politico che porta al Tribunale: durante la guerra gli Alleati pensano soprattutto a esecuzioni sommarie, sul modello di quella di Mussolini. Paradossalmente è Mosca, con una lettera di Molotov del 1942 e poi con la Dichiarazione di Mosca del 1° novembre 1943, a spingere per un “tribunale speciale internazionale”. Quella dichiarazione prevede che i criminali di guerra siano giudicati “sul posto” nei Paesi in cui hanno commesso le atrocità, lasciando in sospeso il destino dei vertici del regime. Solo nel 1945, fra San Francisco e Londra, si arriva alla Carta di Londra e alla definizione del Tribunale Militare Internazionale. Gli anglosassoni impongono il modello accusatorio con contraddittorio, per evitare i “processi alla sovietica”, ma gli imputati non possono avvalersi, ad esempio, di qualcosa di analogo al Quinto Emendamento americano (che protegge i diritti individuali in ambito giudiziario).

La scelta di Norimberga come sede viene poi caricata di simbolismo: era la città dei grandi raduni nazisti. Ma Stefanini ricorda il dato pratico: era l’unica città tedesca dove era rimasto in piedi un tribunale con abbastanza celle. Su Norimberga si concentra anche la parte sanitaria: lo psichiatra americano Douglas Kelley viene incaricato di valutare l’idoneità mentale degli imputati. Dopo mesi di colloqui conclude che non sono “né pazzi, né superuomini”, ma un gruppo di dirigenti come altri.

Stefanini ricorda come nessuno si dichiari colpevole il 21 novembre, ma già dopo la proiezione dei video sui campi di sterminio le reazioni si incrinano: Fritzsche parla di orrore incancellabile per la Germania, Jodl si vergogna, Speer scarica tutto sul nazismo per salvare il “popolo tedesco”, Frank imputa ogni colpa a Hitler, Keitel definisce le SS “maiali”, altri dichiarano di non aver mai saputo nulla. Ci sono lacrime, collassi e svenimenti, ma nessuna assunzione piena di responsabilità.

L’articolo rievoca poi l’esito del processo: dodici condanne a morte (dieci eseguite) con corde preparate a mano da un artigiano londinese, più ergastoli e pene detentive; tre assoluzioni (Fritzsche, von Papen, Schacht). Göring si toglie la vita con una capsula di cianuro alla vigilia dell’impiccagione; Bormann è condannato in contumacia; Hess resta l’ultimo detenuto di Spandau fino al 1987; alcuni ergastolani vengono poi graziati per motivi di salute.

Sul piano del diritto internazionale, Stefanini ricorda che a Norimberga si parla di “genocidio”, ma il termine non entra ancora nelle sentenze; verrà codificato solo con la Convenzione del 1948. E sottolinea un’altra ambiguità: gli Alleati sono consapevoli che i principi fissati a Norimberga potrebbero, in teoria, essere rivolti anche contro di loro (purghe staliniane, repressioni coloniali, segregazione razziale negli Usa).

Nonostante la durezza della Guerra fredda, quei principi entrano comunque nel lessico politico e giuridico, fino alla stagione dei tribunali ad hoc per Ruanda ed ex Jugoslavia e alla nascita della Corte penale internazionale con lo Statuto di Roma del 1998, operativa dal 2002.

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